Nell’ordinanza 11199 del 28 aprile 2021 la Cassazione ha stabilito che il soggetto tenuto a provvedere alle spese straordinarie di manutenzione dell’edificio condominiale è colui che risulta proprietario dell’immobile al momento della delibera di approvazione dei lavori e dunque nella fattispecie il venditore e non l’acquirente.
Infatti, dal momento che i lavori erano stati eseguiti dopo l’atto di trasferimento dell’immobile, è stato stabilito che i relativi costi devono essere sopportati dal venditore anche se i lavori siano stati effettuati in epoca successiva, salvo patti contrari stipulati tra venditore ed acquirente nel momento del rogito.
Quindi fare attenzione a cosa si firma dal notaio!