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Affitti brevi nel condominio: sono permessi?

Affitti brevi nel condominio: sono permessi?

Qualche anno fa ci fu il boom di popolarità di alcune piattaforme online tramite le quali si poteva affittare per un breve periodo (da 1 a 30 giorni) un’appartamento (o un’intera casa, una villa, uno chalet).

Ci fu di tutta risposta anche un boom di conflitti tra condomini, nel caso di affitti brevi di appartamenti, che lamentavano il dover “convivere” con ospiti diversi ogni settimana, o ogni week end, ed i disagi e le preoccupazioni causate dal maggior traffico di estranei all’interno dell’edificio.

Di norma i conflitti partono da clausole che contengono divieti “all’attività di affittacamere, bed & breakfast, pensione, casa vacanza o alberghiera” ma a volte il divieto riguarda solo alcune di queste tipologie.
I condomini potrebbero lamentarsi e sostenere che gli affitti brevi violano le regole del condominio, ma questo non sempre è corretto, è lecito solo se il regolamento condominiale di tipo contrattuale contiene una clausola che vieta o restringe ai condomini la possibilità di concedere le unità immobiliari in affitto breve.

Nello specifico la sentenza 11275/2018 si ritiene compatibile l’attività imprenditoriale di casa vacanza perché la sola messa a disposizione di arredamento, connessione wi-fi, aria condizionata e l’assenza di servizi quali il cambio biancheria, non può essere assimilata a quelle vietate dal regolamento condominiale, non essendo questo un servizio turistico a tutto tondo come per esempio quello offerto dagli hotel o dai bed & breakfast.

Affinché vi possa essere il divieto di affitti brevi per uso turistico in condominio è necessario che ciò risulti esplicitamente nel regolamento, in quanto il divieto di b&b, affittacamere, ostelli, pensioni e alberghi in condominio è una clausola che non può essere interpretata in via analogica anche agli affitti brevi.

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