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RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA RIPARAZIONE DI GRONDAIE E PLUVIALI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA RIPARAZIONE DI GRONDAIE E PLUVIALI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA RIPARAZIONE DI GRONDAIE E PLUVIALI

 

Le grondaie e i pluviali sono canali (rispettivamente orizzontali e verticali) di materiale zincato, rame oppure pvc, generalmente sostenuti dal cornicione del tetto, necessari per lo scolo delle acque bianche (pioggia).

L'utilità fornita è dunque quella di convogliare le acque meteoriche dal vertice dell'edificio fino a terra o agli scarichi fognari.

Salvo che il contrario risulti da titolo registrato (caso rarissimo), le grondaie, i pluviali, e in generale i canali di scolo delle acque meteoriche di uno stabile condominiale, costituiscono un bene comune ai sensi dell'art. 1117 codice civile, visto che svolgono una funzione necessaria all'uso comune.

Trattandosi quindi di beni comuni le spese inserenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi andrà effettuata sulla base della tabella millesimale generale di proprietà.

Nel caso di condominio formato da più palazzine strutturalmente separate, nella casistica quindi del cosiddetto condominio parziale, la spesa verrà addebitata solamente alla singola palazzina oggetto della manutenzione.

 

 

      -----La divisione delle spese cambia nel caso in cui non ci sia il tetto comune, bensì un lastrico solare ad uso esclusivo di un singolo condomino?------

 

Non cambia nulla, in quanto la funzione che svolgono i pluviali “prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facoltà di un uso piu' intenso che, compatibilmente con il disposto dell'art. 1102 codice civile, possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi.” (Corte di Cassazione sez. II Civile, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014)

 

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