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L' USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’ IN CONDOMINIO

L' USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’ IN CONDOMINIO

   DIRITTO DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’ NEL CONDOMINIO

L’usufrutto è il diritto (definito dall’art. 978 e ss. Del codice civile) che attribuisce il godimento della cosa (bene) altrui, con la possibilità di trarne ogni utilità che questa può dare (compresi i frutti) ma col limite di non alterare la destinazione economica della cosa (art. 981).

La posizione del proprietario che, finché dura l’usufrutto, non ha potere di utilizzare la cosa e percepirne i frutti si chiama invece nuda proprietà.

L’usufrutto attribuisce quindi obblighi e facoltà:
L’usufruttuario ha facoltà di godimento e a lui spettano il possesso (art 982) e i frutti della cosa/bene. Ha inoltre facoltà di apportare alla cosa miglioramenti e addizioni, e persino cederlo a terzi (tramite locazione e comodato).

 L’obbligo principale è quello di restituire al nudo proprietario la cosa inalterata nella sua sostanza (art. 1001) e a questo scopo, deve comportarsi con diligenza nel godimento della cosa.

Per quanto riguarda le spese condominiali, l’usufruttuario deve provvedere alla ordinaria manutenzione sopportando le relative spese. Fanno invece carico al nudo proprietario le spese di riparazioni straordinarie. Per tale ragione, è necessario accertarsi che vengano convocati alle assemblee condominiali entrambi i soggetti, per evitare contestazioni e impugnazioni delle deliberazioni.

La costituzione di usufrutto può avvenire per: contratto, testamento, e per usucapione.

L’usufrutto ha sempre una durata temporanea, che nel caso di persona fisica non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario e si estingue per: scadenza, morte, rinuncia o consolidazione (caso in cui usufrutto e nuda proprietà si riuniscono in capo alla medesima persona).

                ----USO E ABITAZIONE----

È un diritto reale (definito dall’art. 978 e ss. del codice civile) funzionalmente simile all’usufrutto dal quale si distingue per la maggior  limitatezza dei poteri. In questa tipologia infatti il titolare del diritto di uso su una cosa altrui può solamente servirsene ed eventualmente percepirne i frutti, ma nei limiti di quanto occorre per i bisogni della sua famiglia.

 

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