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Rumori molesti in condominio: cosa deve fare l’amministratore?

Rumori molesti in condominio: cosa deve fare l’amministratore?

Nell'era dello smartworking e non solo, la vita in condominio spesso mette a dura prova la pazienza di tanti, ed i rumori molesti sono un frequente motivo di tensione tra vicini, una delle cause più comuni di litigio, causa amplificata dal fatto che il lockdown ci costringe tutti, chi più e chi meno, ad una vita prevalentemente tra le mura domestiche.

Tacchi delle scarpe, lavatrici, cani che abbaiano, televisori e stereo troppo alti, schiamazzi, sono solo alcune delle cause delle più comuni lamentele.

Come fare per difendersi?  Rivolgersi all’amministratore può essere la soluzione? Qual è il ruolo dell’amministratore di condominio? Vediamo passo passo cosa fare.

Innanzitutto occorre chiarire che l’amministratore di condominio può agire esclusivamente all’ interno delle proprie mansioni, e come indicato dal codice civile, fra queste mansioni rientra il far rispettare il regolamento di condominio e dar corso alle delibere assembleari.

Quando si ha un problema in condominio, il primo passaggio per cercare di risolverlo è quello di contattare l’amministratore. Questa però è una prassi non corretta, anche se molto diffusa, in quanto l’amministratore di condominio non è un arbitro delle liti tra i condomini e non ha il potere di interrompere le molestie acustiche. Diversamente, se esiste un regolamento di condominio che prevede espressamente dei limiti di orario ai rumori, si potrà contattare l’amministratore in quanto il codice civile gli attribuisce il compito di fare rispettare il regolamento condominiale.

Di conseguenza è indispensabile appurare che il regolamento preveda chiaramente le indicazioni degli orari di silenzio.

In questo caso l’amministratore di condominio può richiamare all’ordine il condomino che non si attiene al regolamento, e se previsto, può anche stabilire delle sanzioni.

 

Qual è la soglia di rumore al di sopra della quale deve intervenire l’amministratore?

Per l’amministratore di condominio adesso però sorge il problema di stabilire quale è la soglia del rumore per cui deve intervenire. Per questo bisogna rifarsi al concetto introdotto dall’ articolo 844 del codice civile:

Per dimostrare la tolleranza al rumore in genere è sufficiente palesare che i rumori abbiano superato di 3 dB nelle ore notturne, 5 dB se si verificano di giorno. Purtroppo a complicare quest’analisi l’art 844 cc spiega che il rumore, nella sua analisi, va anche “contestualizzato” all’ambiente in cui si verifica. In pratica, rispetto alla normativa classica, entrano in gioco ed alterano queste soglie alcune condizioni, che vengono ritenute valide se conosciute fin dall’atto d’acquisto.

Puntualizziamo in aggiunta che il disturbo può divenire reato se arreca molestia a più persone (articolo 659 del Codice Penale che punisce il disturbo della quiete pubblica).

 

Conclusione

Come si capisce da queste righe la situazione è molto complessa e sicuramente poco chiara ad un primo esame. E’ pertanto indispensabile che l’amministratore di condominio utilizzi tutte le sue armi di mediazione e di convincimento prima di intraprendere azioni legali dopo l’indispensabile mandato dell’assemblea.

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