IL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 è stata promulgata la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici".
Il riformato articolo 1130 ha finalmente definito diversi obblighi in capo all’amministratore di condominio, indicando tutte le attribuzioni dell’amministratore, il quale se è negligente rispetto a tali obblighi, impegna la sua personale responsabilità.
Oggi ci concentriamo sul Registro di anagrafe condominiale, il quale è uno dei quattro registri obbligatori da tenere per la corretta gestione di un condominio:
- Registro dei Verbali di assemblea, che deve essere in modalità cartacea.
- Registro di Contabilità, che è invece possibile tenere tramite modalità informatiche (software di contabilità)
- Registro Anagrafe, che è possibile tenere con l’utilizzo di strumenti informatici
- Registro di nomina e revoca dell’amministratore, che è possibile tenere tramite modalità informatiche
Il registro di anagrafe condominiale è stabilito dal punto sei dell’articolo 1130 quando cita che L’amministartore deve “ curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza DELLE PARTI COMUNI. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;”
Vediamo allora quali siano le informazioni necessarie che devono essere incluse in tale registro:
- Dati Anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza) del proprietario/usufrutturario dell’unità immobiliare
- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza) del conduttore/comodatario dell’unità immobiliare, se esistente
- Dati Catastali (indicazione del foglio-particella e subalterno) dell’unità immobiliare
- Condizioni di sicurezza delle parti comuni: questa controversa previsione significa che l’amministratore deve possedere tutte le certificazioni degli impianti comuni (a titolo esemplificativo: Impianto elevatore, caldaia centralizzata, cancello carrabile, impianto elettrico, etc.) e il certificato di abitabilità/agibilità dell’edificio
Si sottolinea infine che l’articolo specifica altresì che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni; e che L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, deve richiedere le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili .
Cordiali Saluti
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