Ripartizione delle spese in condominio: parti uguali solo con unanimità
Nel contesto condominiale capita spesso di affrontare la questione della ripartizione delle spese per servizi comuni, come citofoni, cassette postali o giardini condivisi. In alcuni casi, queste spese vengono proposte in parti uguali tra i condomini, a prescindere dai millesimi di proprietà. Ma questa pratica è lecita?
Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, le spese devono essere ripartite proporzionalmente ai millesimi, salvo diverse disposizioni. La divisione in parti uguali è consentita solo in due casi: se tutti i condomini la approvano all’unanimità in assemblea, oppure se è prevista da un regolamento contrattuale trascritto con l’atto di acquisto.
Sono previste alcune eccezioni: ad esempio, quando un bene comune serve in modo diverso i vari condomini (come l’ascensore, che può essere più utile a chi abita ai piani alti), le spese possono essere ripartite secondo l’uso effettivo.
È quindi fondamentale che ogni modifica ai criteri standard di ripartizione sia discussa e accettata da tutti, per evitare contenziosi. L’assemblea può comunque approvare una “diversa convenzione”, ma sempre con il consenso unanime dei proprietari.
In sintesi: per dividere spese in parti uguali, serve l’unanimità.
Lo Staff,
Gruppo Logicond