Violazione privacy nel condominio e risarcimenti
L'ordinanza n. 29323 del 07/10/2022, pronunciata dalla Cassazione Civile, ribadisce che i dati personali dei condòmini devono essere trattati in modo lecito, e che, in caso contrario, si può ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2050 del codice civile.
Ricordiamo che il dato personale è un concetto molto ampio, si intende infatti ogni informazione che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica. Esempi concreti: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono...
Nel caso in questione, giudicato fino in Cassazione, un amministratore di condominio aveva pubblicato in bacheca del condominio (aperta a soggetti indefiniti: postino, corrieri, vicini, esterni invitati, imprese operanti nel condominio, ....) la convocazione di assemblea straordinaria con degli allegati che contenevano anche i dati personali di un condòmino, sotto forma di posizioni debitorie e relativo decreto ingiuntivo.
Tale incauto comportamento da parte dell'amministratore ha fatto sì che il condòmino in questione ottenesse sostanzialmente ragione e dovrà ottenere dal Tribunale (del 1° grado di giudizio) la quantificazione del danno che potrà ottenere dal condominio (e amministratore?).
Pertanto si ricorda che ,tra le varie e numerose responsabilità che gravano sull’amministratore di condominio, c’è (evidentemente) anche quella di garantire la riservatezza dei dati personali degli amministrati (condòmini) e in generale, per ogni trattamento svolto dal condominio amministrato.
Cordiali saluti,
Lo Staff
Gruppo Logicond
