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Videosorveglianza condominiale: obblighi, limiti e responsabilità secondo l'aggiornamento del Garante Privacy 2025

L’installazione di telecamere negli spazi comuni di un condominio non può essere decisa unilateralmente da un singolo condomino o dall’amministratore. Si tratta di un trattamento di dati personali, disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dalle norme civilistiche, che richiede una delibera assembleare specifica e conforme ai requisiti di legge. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il documento di indirizzo pubblicato nel 2025, ha ribadito l’importanza di un approccio rigoroso e trasparente nell’uso dei sistemi di videosorveglianza condominiali.

Per poter installare un impianto di videosorveglianza è necessario che l’assemblea condominiale approvi la proposta con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. L’assenza di questa approvazione rende il trattamento dei dati illegittimo, con conseguenze sanzionatorie per il condominio e per chi ha disposto l’installazione.

Il titolare del trattamento delle immagini raccolte è il condominio stesso, e il responsabile del trattamento è l’amministratore pro tempore. È quest’ultimo infatti che deve assicurare la corretta gestione dei dati, la definizione delle finalità, la durata della conservazione delle immagini e la nomina di eventuali responsabili esterni. Anche in caso di appalto a soggetti terzi, la responsabilità resta in capo al condominio, che deve essere in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni previste dal GDPR.

Le registrazioni delle telecamere non possono essere visionate liberamente dai singoli condomini. L’accesso è consentito solo nei casi in cui un soggetto interessato richieda dati che lo riguardano direttamente, e solo dopo un’attenta valutazione da parte del titolare del trattamento, che deve bilanciare i diritti in gioco e tutelare la riservatezza degli altri individui eventualmente ripresi.

I dispositivi devono riprendere esclusivamente le aree comuni del condominio. È vietato infatti l’inquadramento di spazi pubblici o di proprietà di terzi, salvo casi documentati di necessità e urgenza, come episodi ripetuti di vandalismo, che giustifichino una ripresa parzialmente estesa.

Devono inoltre essere installati cartelli informativi ben visibili, che rendano nota la presenza dell’impianto e il nome del titolare del trattamento.

Solo seguendo queste prescrizioni è possibile adottare un sistema di videosorveglianza che rispetti la normativa e garantisca la sicurezza senza sacrificare la privacy.

 

Lo staff Gruppo Logicond,

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