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Animali Domestici in condominio

Grazie alla riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, l'articolo 1138 comma 5 del Codice Civile, ha statuito che le norme del regolamento condominiale, non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

L'articolo di legge fa riferimento agli “animali domestici” ... ma quali si intendono esattamente?

In Italia esiste presente anche il Decreto del Ministro per l’Ambiente del 19/4/1996, modificato con D.m. del 26/4/2001, che vieta il possesso di alcuni animali, perché ritenuti potenzialmente pericolosi e di cui è proibita la detenzione, come ad esempio elefanti, tigri, pantere, iene, scimmie, lontre, lemuri, alligatori, varie specie di serpenti , aracnidi pericolosi per l’uomo e molti altri.

Gli animali che possono essere tenuti in casa sono quindi: pappagalli, gechi, tartarughe di terra, merlo indiano, cavia peruviana, furetto, chinchilla, iguana, drago barbuto, oltre ovviamente a quelli che noi definiamo già “domestici”, come cani, gatti, uccelli, pesci e conigli.

Risulta perciò sempre garantita la possibilità, d’interdire la presenza condominiale di animali esotici e non "domestici"  .

 

Cordiali saluti,

Lo Staff

Gruppo Logicond

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