Il Condominio e responsabilità per infiltrazioni: l'art. 2051 c.c.
La causa: Un condomino proprietario cita in giudizio il condominio per obbligarlo all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni presenti nel proprio appartamento, causate dal malfunzionamento della rete fognaria comune, e per il risarcimento dei danni subiti.
Il condominio, in qualità di proprietario della colonna di scarico condominiale e della tubazione di adduzione idrica, è obbligato ad esercitare un effettivo e non occasionale obbligo di vigilanza e custodia al medesimo. Di conseguenza, in relazione ai danni cagionati, è tenuto sia alla eliminazione della causa dei medesimi che al loro risarcimento.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3448 del 16 febbraio 2018, ha condannato il Condominio a risarcire il proprietario dell’immobile, danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria condominiale e che di detti danni deve rispondere il Condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La responsabilità del Condominio risiede nel dovere di custodia, definito come “potere di fatto sulla cosa, e che conferisce al custode la possibilità e l’obbligo, in concreto, di escludere dalla cosa ogni situazione di pericolo che possa ragionevolmente rappresentarsi secondo criteri di normalità in un determinato contesto storico e sociale”.
Tale responsabilità va esclusa solo nelle ipotesi in cui ricorra il caso fortuito, cioè “il fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”. Circostanza non ravvisabile nel caso in esame. Il condominio, in particolare, in qualità di proprietario della colonna di scarico condominiale e della tubazione di adduzione idrica, era obbligato ad esercitare un effettivo e non occasionale obbligo di vigilanza e custodia al medesimo. In relazione ai conseguenti danni cagionati è dunque tenuto sia all’eliminazione della causa che al loro risarcimento.
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Lo Staff
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