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IL GIUNTO DI DILATAZIONE

IL GIUNTO DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE

La sentenza di riferimento è la Cassazione della II sezione n. 1326/2012. È la prima sentenza che statuisce la definizione di giunto di dilatazione tra due corpi di fabbrica. Viene detto che il giunto “non sta affatto ad indicare la separazione tra due elementi costruttivi autonomi, potendo esso ben consistere in  un elemento inserito in una struttura continua, allo scopo di conferirle l’elasticità necessaria per sopportare contrazioni o dilatazioni dovute a fattori diversi, quali gli sbalzi di temperatura o fenomeni sismici.” Il giunto svolge dunque la funzione di assorbire le dilatazioni termiche .

Il giunto è dunque un elemento che conferisce elasticità utile a sopportare dilatazione e movimenti del fabbricato, lasciando ben pochi dubbi sulla sua “natura giuridica”, che è dunque comune a tutti.

Questa sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale sulle presunzioni dell’art. 1117, e cioè che la presunzione di condominialità puo’ essere vinta solo  con espressa indicazione nel titolo di proprietà (ad esempio che indichi esplicitamente le parti comuni).

 

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